Come cambia la richiesta dell’ISEE nel caso in cui dopo il divorzio i figli vengano affidati al 50% a entrambi i genitori?
L’ISEE è uno di questi indicatori economici essenziali nella vita di una persona, serve infatti per richiedere numerosi benefici e anche per ottenere maggiorazioni o incentivi. Dunque è bene richiederlo annualmente, così da avere la propria situazione economica sempre chiara e aggiornata.
Non tutti sono aggiornati circa i cambiamenti inerenti l’indicatore della situazione economica equivalente nel caso in cui si affronti un divorzio con affido condiviso dei figli. In questo caso, infatti, c’è un dettaglio da tenere in conto durante la propria dichiarazioni.
Come abbiamo visto l’ISEE serve a valutare la situazione economica dei nuclei familiari e dei singoli cittadini. Per ottenere questa certificazione è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ovvero un documento in cui dovranno essere inserite tutte le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali necessarie al fine della valutazione della propria situazione economica.
La DSU può essere compilata online sul sito dell’INPS, richiesta a un CAF o redatta in forma precompilata. Sono numerosi i documenti necessari per poter redigere il proprio modello DSU, questi riguarderanno il nucleo famigliare, la casa in cui si abita (affitto e mutuo), eventuali veicoli di proprietà al momento della presentazione, i redditi (dunque 730, CU e altri documenti che attestano la propria situazione reddituale), patrimoni e immobiliari al 31/12 dei due anni precedenti.
Ma cosa accade in caso di separazione? L’ISEE per famiglie con minori è soggetto a numerose variabili, ad esempio i coniugi non sposati che non convivono dovranno compilare l’ISEE minori al posto del consueto. Appurato che questo documento serve per l’accesso a numerose agevolazioni, come il Bonus scuola o il nuovo bonus spesa da 700€, è bene prestare attenzione a ogni cambiamento all’interno del proprio nucleo, onde evitare di perdere importanti benefici.
Ai fini dell’ISEE i coniugi sperati o divorziati che continuano ad avere la medesima residenza continueranno a far parte dello stesso nucleo familiare. Solo nel momento in cui uno dei due cambierà la propria residenza potrà compilare una propria DSU. Dunque ai fini di questa attestazione economica non fa alcuna differenza l’eventuale affidamento congiunto o esclusivo della prole.
Questa condizione va chiarita solo per l’erogazione dell’Assegno Unico, questo contributo spetta infatti al genitore che detiene la responsabilità genitoriale, dunque in caso di affidamento condiviso si potrà scegliere se ripartirlo al 50% o farlo assegnare al 100% a solo uno dei ex coniugi.
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